Con la risposta n. 145/2024 del 4 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a proposito dell’agevolazione “prima casa” nel caso di contratto a favore di terzo. Nel quesito esaminato, lo “Stipulante” in qualità propria e di tutore legale del figlio minore (di seguito “Terzo”) acquistava con atto notarile dal coniuge “Promittente” «ai sensi dell’art. 1411 c.c., deviava gli effetti traslativi a favore del figlio […], la quota indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) della piena proprietà» di un appartamento. Nel medesimo atto, il Terzo richiedeva l’agevolazione c.d. “prima casa”.
Agevolazione “Prima Casa” per Minori
Nelle ipotesi di acquisto da parte di minori, l’Agenzia chiarisce, che l’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato. In questo caso le dichiarazioni ai fini dell’agevolazione “prima casa” possono essere rese dal genitore esercente la potestà sullo stesso, per conto del minore, in qualità di legale rappresentante del figlio (nelle forme previste dall’articolo 320 del codice civile).
Contratto a Favore di Terzo
Nelle ipotesi di acquisto immobiliare stipulato con “contratto a favore di terzo”, dunque, il terzo consegue la titolarità dell’immobile, per effetto della stipulazione. Tuttavia, fino a quando il terzo non dichiari di “volerne profittare” tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo.
Dichiarazione del Terzo e Agevolazione
Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1411 del codice civile, infatti, la dichiarazione del terzo di “volerne profittare” consolida l’acquisto in suo favore, impedendone la revoca o la modifica da parte dello stipulante. Solo in tale circostanza, verificandosi la definitività dell’acquisto da parte del terzo, che con la dichiarazione di adesione rende irrevocabile/immodificabile l’acquisto, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.