Gli studenti universitari iscritti a corsi di laurea presso atenei situati in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e collocato in un’altra provincia, possono beneficiare di una detrazione Irpef pari al 19% dei canoni di locazione sostenuti, entro il limite massimo di spesa di 2.633 euro per ciascun periodo d’imposta.
L’agevolazione si applica anche agli iscritti agli Its e ai corsi riconosciuti presso conservatori e istituti musicali pareggiati, mentre restano esclusi master, dottorati e corsi di specializzazione. Sono ammessi i contratti di locazione, anche transitori o relativi a un singolo posto letto, nonché i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione stipulati con università, enti per il diritto allo studio, collegi legalmente riconosciuti, enti senza scopo di lucro e cooperative. L’alloggio deve trovarsi nel comune dell’università o in un comune limitrofo e la distanza va calcolata considerando il collegamento più breve disponibile, anche misto stradale e ferroviario. Il beneficio è riconosciuto anche per università situate nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo e per gli studenti in mobilità Erasmus, nel rispetto delle condizioni previste. Se il contratto è intestato a più soggetti, il canone deve essere attribuito pro quota a ciascun intestatario, indipendentemente dal fatto che tutti abbiano o meno i requisiti per fruire dell’agevolazione. Non sono detraibili l’importo dell’eventuale deposito cauzionale e le spese per oneri accessori, i costi di intermediazione ed i canoni derivanti da sublocazione.
Se lo studente è fiscalmente a carico, la detrazione spetta al familiare che effettivamente sostiene il pagamento. Le spese devono essere documentate e saldate con strumenti tracciabili.
La detrazione non può essere recuperata qualora ecceda l’imposta lorda e può subire limitazioni in presenza di redditi complessivi elevati: la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro; oltre tale soglia si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240.000 euro.







