Con l’ordinanza n. 10869 del 23 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in sede di divisione di beni in comunione, l’eccedenza derivante all’assegnatario dall’attribuzione di beni di valore superiore alla propria quota di diritto è soggetta a tassazione con le aliquote previste per i trasferimenti immobiliari e non con l’aliquota dell’1% applicabile agli atti dichiarativi.
Il principio si fonda sulla presunzione assoluta di cui all’articolo 34 del DPR n. 131/1986, in base alla quale la divisione con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota deve sempre essere qualificata come vendita ai fini dell’imposta di registro, indipendentemente dall’eventuale previsione di un conguaglio in denaro a favore degli altri condividenti. I conguagli superiori al 5% del valore della quota di diritto sono pertanto assoggettati all’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari, nella misura del 9%, per la parte eccedente.
Il caso esaminato deriva da una sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva disposto lo scioglimento di una comunione ereditaria con assegnazione di immobili e conguaglio in denaro. Gli eredi sostenevano che l’intera massa ereditaria dovesse essere tassata con l’aliquota dell’1%, in quanto nessun erede avrebbe ricevuto beni eccedenti la propria quota. La Cassazione ha confermato la legittimità dell’atto impositivo, ritenendo manifestamente infondata anche la questione di incostituzionalità dell’articolo 34 del TUR sollevata dai ricorrenti, sul presupposto che il conguaglio in denaro costituisce un indice di capacità contributiva quando incrementa il valore della quota ricevuta, giustificando così una tassazione diversa rispetto alla divisione priva di conguagli.
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato anche dalle sentenze n. 21226 e n. 21234 del 2025 e dalla più recente ordinanza n. 6801/2026, secondo cui l’articolo 34 del TUR opera in ogni ipotesi di divisione in cui i condividenti ricevano beni di valore non corrispondente alle rispettive quote, indipendentemente dal fatto che la differenza formi oggetto di rinuncia, anche con intento donativo.







